I servizi

Area Fiscale

Assistenza nei processi economico-fiscali e nelle incombenze relative a imposte dirette e indirette: dichiarazioni, contabilità, pianificazioni fiscali e contenziosi.

Area Aziendale

Pianificazione strategica e operativa, controllo di gestione, budgeting, reporting e business plan, organizzazioni e ristrutturazioni aziendali.

Area Contabile

Tenuta della contabilità, procedure di revisione bilancio, valutazione di aziende e partecipazioni societarie, perizie contabili e amministrative.

Area Societaria

Consulenza per la costituzione, modifica e scioglimento di società, rapporti fra soci, organi sociali e contrattualistica.

Lo Studio

Nato a Modena nel 1984, lo Studio Reconta srl – stp vanta una consolidata esperienza a fianco delle piccole e medie imprese ubicate in Emilia Romagna. 

Attualmente i soci di Reconta sono due: Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi.

Per far fronte alla complessità delle problematiche amministrative, nonché a dinamiche gestionali e fiscali sempre più articolate, Studio Reconta si avvale di uno staff di professionisti con specifiche esperienze nelle varie discipline. Una rete di collaboratori, tutti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si affianca ai dipendenti interni per offrire alle imprese clienti una struttura flessibile, articolata in funzione dei diversi ambiti di consulenza.

Reconta è lo studio commerciale di fiducia per chi cerca serietà, professionalità e affidabilità.

LA FILOSOFIA

“Non vi è nulla di peggiore di un cattivo consiglio”, diceva Sofocle nell’Elettra.

Lo Studio Reconta segue ogni cliente come fosse l’unico, con competenza e dedizione, conoscendone a fondo storia, esigenze e peculiarità. Questa infatti è la filosofia in cui credono fermamente i soci Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi, consolidata in anni di pratica e confortata da successi crescenti.

Studio Reconta privilegia la qualità nell’erogazione dei servizi. Solo impostando un rapporto di fiducia con le imprese è possibile stare a fianco di esse in modo utile e realmente proficuo.

Chi siamo

Paolo Cesti
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Fabrizio Bertozzi
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

‘Caro bollette, il governo interverrà’ Rottamazione, sì al ripescaggio

14 Febbraio 2025 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 11

Ieri il prezzo del gas ad Amsterdam è sceso a 51 euro al megawattora. Un livello comunque alto che fa dire al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ‘nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento alle dinamiche di prezzi energetici dovrà essere assunto’, aggiungendo che una ‘riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti andrà fatta’, visto che i prezzi sono più alti rispetto al regime tutelato governato dall’Arera. Sempre ieri il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia al Senato sul decreto Milleproroghe che ora passa alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 25 febbraio. Diverse le modifiche apportate. Una interessa la rottamazione quater delle cartelle: i contribuenti decaduti dalla sanatoria per ritardati o mancati pagamenti delle rate potranno chiedere la riammissione entro il 30 aprile, pagando in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in dieci rate fino al 2027. Nessuna nuova proroga per la sugar tax che dal 1°luglio entrerà in vigore.

‘Frode fiscale, evasione miliardaria’ L’accusa dei pm contro Amazon

14 Febbraio 2025 | Corriere della Sera - Luigi Ferrarella - Pag. 21

Fari puntati della Procura di Milano contro Amazon come persona giuridica e come persone fisiche tre top manager della casa a stelle e strisce, per 1 miliardo e 200 milioni di euro di contestata frode fiscale nelle vendite a distanza in Italia nel 2019, 2020 e 2021: somma che peraltro, calcolata dalla Guardia di Finanza di Monza in una comunicazione formale consegnata ad Amazon il 23 dicembre alla fine di una verifica fiscale, lievitata in concreto a 3 miliardi di euro tra sanzioni e interessi da ripagare al fisco. Eppure, per quanto paradossale possa sembrare, in queste ore a inquietare i vertici della società di Jeff Bezos non è tanto la dimensione pur mostruosa dei 3 miliardi di euro in ballo per la ‘dichiarazione fraudolenta’ ma è l’idea alla base dell’inchiesta sviluppata dal pm milanese Elio Romandini. Perché ritiene di mettere nel mirino l’algoritmo predittivo di Amazon; e in particolare la sua prospettata indifferenza agli obblighi tributari che pendono invece su chi, come Amazon, metta in vendita sul proprio market-place in Italia merce di venditori extraeuropei, senza dichiararne l’identità e i relativi dati all’Agenzia delle Entrate ai fini del pagamento del 21% di Iva da parte del venditore extraeuropeo.

Bonus 5.0 con effetto retroattivo

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 7

Potranno accedere al bonus Transizione 5.0 anche le imprese che hanno effettuato investimenti prima di avviare la procedura per la richiesta purché dal 1° gennaio 2024. Per chi, invece, investe in Zone logistiche speciali si apre una nuova finestra che consente di accedere al credito di imposte per le spese sostenute dal 1°gennaio al 15 novembre 2025. Il decreto Milleproroghe mette a disposizione 80 milioni di euro grazie al basso ritaggio registrato dalle Entrate nella precedente tornata di investimenti agevolati scaduta a novembre 2024. Stop, invece, al correttivo che puntava a riaprire i termini per il riversamento del bonus R&S per il settore moda con una forfettizzazione degli importi dovuti. Non è passato neanche l’emendamento che introduceva una clausola di salvaguardia per le auto aziendali. Dunque, la stretta sui fringe benefit entrata in vigore lo scorso 1°gennaio, colpirà anche i dipendenti e le imprese che hanno ordinato veicoli a motore termico o ibrido nel 2024 e si vedranno consegnare il veicolo nel 2025.

Cartelle, niente salvagente per chi non paga la rata in scadenza a fine mese

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 7

Niente salvagente per i contribuenti che non paganano la rata di rottamazione in scadenza a fine mese. L’emendamento al decreto Milleproroghe approvato rimette in corsa per il pagamento del debito scaduto lo scorso 31 dicembre ma esclude dalla definizione agevolata i decaduti nel 2025. Non si tratta di una riapertura dei termini per l’accesso alla rottamazione: chi non ha trasmesso la domanda entro il 30 giugno 2023 è dunque del tutto escluso dal campo di applicazione della previsione in esame. L’emendamento offre invece una nuova possibilità a tutti questi soggetti che, dopo aver presentato nei termini l’istanza di sanatoria, sono incorsi in una causa di decadenza maturata al 31 dicembre 2024. È bene ricordare che si perdono i benefici di legge se non si paga o si paga in ritardo anche una sola rata del piano dei versamenti della rottamazione. Alle scadenze di legge si applica, tuttavia, un periodo di tolleranza di cinque giorni. Oltre tale termine vengono meno tutti i vantaggi e si ripristina il debito originario.

La registrazione delle fatture può anticipare l’emissione

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani, Benedetto Santacroce - Pag. 40

Una Faq dell’Agenzia delle Entrate di ieri ha confermato quanto espresso nella circolare n. 14/E/2019, relativamente alla possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la data della registrazione con quella della fattura. Così, i contribuenti in contabilità semplificata con il metodo della registrazione, che hanno inviato allo SdI nei primi 12 giorni del 2025 fatture immediate per operazioni effettuate nell’anno precedente hanno la ‘facoltà’ di decidere se anticipare la rilevanza Irpef dei ricavi nell’anno di effettuazione dell’operazione o se posticiparla all’anno di invio delle fatture allo SdI. La Faq è stata chiara nel concedere una ‘facoltà’ e non un obbligo di applicare il metodo dell’invio allo SdI, posticipando all’anno successivo la rilevanza del ricavo delle fatture immediate di fine anno. Nulla cambia, invece, per la registrazione delle fatture differite attive con ‘data della fattura’ dal 1°gennaio al 15 gennaio 2025, per operazioni effettuate a dicembre 2024, le quali devono obbligatoriamente essere annotate nel registro Iva vendite con data di registrazione a partire dalla ‘data fattura’ in poi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cassa virtuale, e-fatture facili’ – pag. 26)

La stabile organizzazione blocca il rimborso Iva per i non residenti

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Simona Ficola, Benedetto Santacroce - Pag. 40

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 33/2025, ha sostenuto che è escluso il rimborso Iva a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato Ue se la stabile organizzazione in Italia realizza operazioni imponibili nel Paese di rimborso. È necessario che la stabile organizzazione realizzi effettivamente delle operazioni imponibili in Italia, per escludere la possibilità di seguire la procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis 2 del decreto Iva. Nel caso analizzato una società stabilita in uno Stato Ue, dotata di una stabile organizzazione in Italia, realizza delle operazioni di acquisto da un fornitore italiano e delle successive operazioni di cessione a favore di un cliente italiano. La stabile organizzazione nel rapporto con il fornitore svolge un ruolo meramente ausiliario, mentre nel rapporto con il cliente si pone come il principale interlocutore e referente dello stesso, assistendolo in tutte le fasi dell’operazione, anche post-vendita. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Con la branch cessioni in Italia’ – pag. 27)

Assemblee a distanza: via libera per tutto il 2025

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 41

Con un emendamento al decreto Milleproroghe torna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l’epidemia da Covid-19. Significa che: 1) nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità; 2) nelle società quotate, le assemblee potranno essere svolte senza che i soci possano intervenire alle assemblee e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del ‘rappresentante designato’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Assemblee online nel 2025’ – pag. 31)

Terzo settore e Iva, c’è spazio per semplificare

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Maria Carla De Cesari - Pag. 42

Il vice ministro del Lavoro Teresa Bellucci ha annunciato l’arrivo a breve dell’autorizzazione europea sui regimi fiscali per Terzo settore e imprese sociali e per i titoli di solidarietà per finanziare gli investimenti e lo sviluppo di questo mondo dedito a finalità di interesse collettivo. Dall’Europa – ha aggiunto Bellucci – arriverà il riconoscimento del modello italiano di impegno sociale, che è un unicum per ricchezza e capacità. Tra i meriti del Governo, per Bellucci, c’è quello di aver consentito con la legge 104/24 di semplificazione, in particolare sui bilanci per i piccoli enti, di ‘ridare slancio’ al Terzo settore. Arrivato il via libera di Bruxelles si aprirà una partita fiscale delicatissima al Mef che potrebbe trovare uno strumento nella delega per la riforma che ha tra i temi aperti la fiscalità del Terzo settore.

Sisma di Santa Lucia, rimborso delle imposte del triennio 1990-92

14 Febbraio 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - Pag. 42

Con l’ordinanza n. 3455/2025 pubblicata lo scorso 11 febbraio la Corte di cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve rimborsare per intero il 90% delle imposte pagate per il triennio 1990-1992 dai contribuenti siciliani colpiti dal terremoto di Santa Lucia, del 13 dicembre 1990. Va dunque rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, direzione provinciale di Ragusa, contro la sentenza dei giudici di secondo grado di Siracusa, che avevano accolto l’appello dei contribuenti, dichiarando la spettanza del rimborso chiesto. Fisco condannato anche a rimborsare l’intero importo chiesto di 63.912,45 euro, più interessi, con la condanna al pagamento a favore dei contribuenti delle spese di lite per un totale di circa 10 mila euro.

Rottamazione 4, si paga da luglio

14 Febbraio 2025 | Italia Oggi - Ezio Stellato, Antonio Castaldo - Pag. 24

Per i decaduti dalla rottamazione quater si apre una nuova chance per rientrare nella rottamazione. Le adesioni devono avvenire entro il 30 aprile 2025, successivamente l’Ader comunicherà entro il 31 luglio 2025 il piano di ammissione e il contribuente riprenderà i pagamenti delle vecchie rate non corrisposte. Tutti i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla rottamazione quater a causa del mancato o insufficiente o ancora tardivo pagamento degli importi dovuti a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, potranno essere riammessi. Si ipotizza una platea di 600 mila potenziali interessati per un gettito lordo atteso di 483 milioni di euro. Si tratta della novità contenuta in un emendamento del Governo alla legge di conversione del decreto Milleproroghe approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato.

Per chi ha ricominciato a versare non ci sarà la restituzione

14 Febbraio 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 24

In caso di nuovo accesso alla rottamazione i contribuenti che sono corsi ai ripari e hanno ripreso a pagare le rate delle dilazioni ordinarie, non vedranno restituiti gli importi. Brutte notizie, dunque, per chi si è affrettato a dilazionare le cartelle oggetto di decadenza dalla rottamazione quater. La quota capitale della rata verrà stralciata dal debito rottamato mentre interessi e sanzioni resteranno nelle mani del Fisco. Questo è uno degli effetti controversi della norma di ripescaggio dei decaduti dalla quarta edizione della rottamazione, contenuta in un emendamento approvato al decreto Milleproroghe che consentirà a chi ha perso i benefici della sanatoria di riaccedervi presentando specifica domanda entro il prossimo 30 aprile. Saltato, invece, l’emendamento sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta pertanto invariata la disciplina prevista dall’ultima manovra che aumenta a decorrere dal 1°gennaio 2025 la tassazione per le auto aziendali.

Il 110% sfuma, la parcella no

14 Febbraio 2025 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 29

Anche se il committente ha rinunciato a fare i lavori perché ha perso la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura, il tecnico che ha progettato gli interventi va comunque pagato per la propria prestazione. Ciò in quanto l’effettiva praticabilità della forma di pagamento concordata non può essere considerata un ‘presupposto’ tale da condizionare l’esistenza del diritto al compenso. A stabilirlo il Tribunale di Monza con la sentenza n. 3106 del 28 dicembre 2024. La vicenda riguarda un condominio che ha conferito ad un architetto l’incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da agevolare con superbonus. Lavori che successivamente sono sfumati per l’intervenuto divieto di avvalersi della cessione del credito.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato

14 Febbraio 2025 |

Con la risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito formulato da un genitore che nel 2023 ha acquistato un’automobile per il trasporto del figlio disabile. In tale occasione l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.

Il contribuente ha chiesto se, ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio spetta anche con riferimento al ‘valore’ del veicolo concesso ‘in permuta’ al concessionario.

La normativa prevede una detrazione dall’imposta lorda, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto di automezzi per soggetti disabili. La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo nuovo o usato e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Non sono contemplate, pertanto, le spese di ordinaria manutenzione come l’assicurazione, il carburante, gli pneumatici ecc. .

La detrazione del 19% si calcolo sul predetto tetto di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di quattro anni. Concorrono al raggiungimento del predetto limite anche le spese di riparazione, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del mezzo.

Sono agevolabili le spese per l’acquisto di

motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona disabile;
motoveicoli e autoveicoli, anche non adatti, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
La richiesta di chiarimenti da parte del contribuente nasce dal fatto che la legge di Bilancio 2020 ha subordinato la detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ossia ‘carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento’. Per altri sistemi di pagamento si intendono ‘le ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli’.

La condizione prevista dalla manovra 2020 vale anche per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con handicap. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, fa presente che il provvedimento con il quale dovevano essere specificati ‘gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241/1997’ non è stato emanato e che di conseguenza, come precisato nella risposta ad istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre 2020, ‘l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva’.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, è possibile ritenere che le ‘ulteriori modalità’ ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire efficaci controlli da parte degli uffici finanziari.

In merito al caso prospettato si è già anticipato che l’istante ha venduto al concessionario un veicolo usato e il suo ‘valore’ è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto per l’acquisto del nuovo mezzo. Poiché il pagamento è stato effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, si sono compensati in questo modo i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti; di conseguenza la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

Il pagamento, inoltre, può essere considerato tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il ‘valore’ dell’auto usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo.

L’acquirente in possesso della documentazione necessaria potrà fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, nel rispetto del tetto massimo di 18.075,99 euro, considerando, non solo l’importo corrisposto mediante sistemi di pagamento tracciabili, ma anche l’ammontare del ‘valore’ di cessione del veicolo usato.

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS

14 Febbraio 2025 |

Per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 12 dicembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta in parola ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7038’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto legge 7 maggio 2024 n. 60’.

In sede di compilazione del mod. F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo ‘anno di riferimento’ è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato ‘AAAA’.

Ogni beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Calendario Fiscale

Le scadenze del mese

17 Feb 2025 (50)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 120E - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

29) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 380E - Irap

31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

35) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4 trimestre 2024 (senza la maggiorazione del 1%)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
Cosa: Versamento dell'Iva dovuta relativa al 4 trimestre 2024 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6723 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4° trimestre 6727 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4° trimestre

41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 4 trimestre 2024 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 601E - Versamento IVA mensile gennaio

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2024

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 4 trimestre 2024 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre

48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

49) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Feb 2025 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

28 Feb 2025 (10)

1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
Modalità: Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza fino a 35 Kw con bollo auto scadente a gennaio 2026
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA
Codice tributo: 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa

Chi: Titolari di contratti di locazione di fondi rustici
Cosa: Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro
Modalità: La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro corrisposta con Modello F24 "Elementi identificativi". La registrazione della denuncia può essere effettuata anche in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione

7) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

8) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

Chi: Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita
Cosa: Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE

9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"

10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF
Modalità:

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