I servizi

Area Fiscale

Assistenza nei processi economico-fiscali e nelle incombenze relative a imposte dirette e indirette: dichiarazioni, contabilità, pianificazioni fiscali e contenziosi.

Area Aziendale

Pianificazione strategica e operativa, controllo di gestione, budgeting, reporting e business plan, organizzazioni e ristrutturazioni aziendali.

Area Contabile

Tenuta della contabilità, procedure di revisione bilancio, valutazione di aziende e partecipazioni societarie, perizie contabili e amministrative.

Area Societaria

Consulenza per la costituzione, modifica e scioglimento di società, rapporti fra soci, organi sociali e contrattualistica.

Lo Studio

Nato a Modena nel 1984, lo Studio Reconta srl – stp vanta una consolidata esperienza a fianco delle piccole e medie imprese ubicate in Emilia Romagna. 

Attualmente i soci di Reconta sono due: Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi.

Per far fronte alla complessità delle problematiche amministrative, nonché a dinamiche gestionali e fiscali sempre più articolate, Studio Reconta si avvale di uno staff di professionisti con specifiche esperienze nelle varie discipline. Una rete di collaboratori, tutti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si affianca ai dipendenti interni per offrire alle imprese clienti una struttura flessibile, articolata in funzione dei diversi ambiti di consulenza.

Reconta è lo studio commerciale di fiducia per chi cerca serietà, professionalità e affidabilità.

LA FILOSOFIA

“Non vi è nulla di peggiore di un cattivo consiglio”, diceva Sofocle nell’Elettra.

Lo Studio Reconta segue ogni cliente come fosse l’unico, con competenza e dedizione, conoscendone a fondo storia, esigenze e peculiarità. Questa infatti è la filosofia in cui credono fermamente i soci Paolo Cesti e Fabrizio Bertozzi, consolidata in anni di pratica e confortata da successi crescenti.

Studio Reconta privilegia la qualità nell’erogazione dei servizi. Solo impostando un rapporto di fiducia con le imprese è possibile stare a fianco di esse in modo utile e realmente proficuo.

Chi siamo

Paolo Cesti
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Fabrizio Bertozzi
Associato – iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena – Revisore legale dei conti

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Antiriciclaggio, la GdF stana operazioni per 8,5 miliardi

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3

Lotta al sommerso. Fari accesi della Guardia di Finanza sull’antiriciclaggio. Lo dicono i numeri delle operazioni condotte nel biennio 2024-2025. Quasi 2.700 gli interventi realizzati per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro sporco. Attività che hanno portato ad accertare operazioni per un valore complessivo di quasi 8,5 miliardi di euro. Le Fiamme gialle hanno effettuato approfondimenti a seguito di 61 mila segnalazioni di operazioni sospette. Un lavoro che ha portato ad eseguire sequestri per 2,56 miliardi di euro. Numeri alti che dimostrano l’importanza di un presidio su un doppio fronte: sia preventivo che repressivo. E proprio su questo la GdF svolge un ruolo di anello di congiunzione nel meccanismo che coinvolge diversi attori istituzionali. Sempre nel biennio citato sono 247 le ispezioni, 1.183 i controlli antiriciclaggio e 1.948 le verifiche per finalità di contrasto al riciclaggio cui hanno fatto seguito sanzioni amministrative di varia natura. 

Gli adeguati assetti si giocano sulla qualità dell’informazione

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Niccolò Abriani, Giulia Schneider - Pag. 32

Il Consiglio e la Fondazione dei commercialisti hanno definito criteri per valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese. Gli assetti devono essere dinamici, garantire informazioni complete e verificabili e supportare decisioni consapevoli degli amministratori. La loro funzione principale è intercettare tempestivamente rischi e segnali di crisi, secondo il Codice della crisi e l’art. 2086 c.c.. L’adeguatezza dipende soprattutto dalla natura e dai rischi dell’impresa, più che dalle sue dimensioni. Conta sia l’adeguatezza formale delle procedure sia quella sostanziale, ovvero l’effettiva capacità di prevenire e gestire i rischi. La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno elevando gli standard organizzativi richiesti, imponendo controlli e verifiche sui sistemi digitali adottati. 

Spese detraibili su più anni da indicare sempre nel 730

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 33

Dichiarazioni. Anche in caso di mancata capienza fiscale va indicata nel 730 la spesa ad utilità pluriennale. La legge n. 207/2024 ha introdotto il riordino per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro; l’articolo 15 del Tuir impone di vagliare attentamente la situazione fiscale di ogni singolo contribuente in funzione dell’ammontare complessivo di oneri detraibili al fine di meglio calibrare il perimetro detraibile. Questo per massimizzare il guadagno fiscale nel presente, avendo però riguardo anche a quanto potrebbe accadere in futuro, in considerazione del fatto che il tetto alla detrazione potrebbe variare di anno in anno a seconda delle mutate condizioni reddituali/familiardi del contribuente. In base alla normativa occorre avere riguardo all’ammontare di spesa potenzialmente detraibile e non alla somma finale delle detrazioni. 

Fisco Usa contro le politiche fiscali dei suoi giganti web

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Andrea Musselli - Pag. 34

Molti colossi del web hanno venduto in Europa tramite sedi in Irlanda e Lussemburgo, spostando gran parte dei profitti verso Paesi a bassa tassazione. Dopo le contestazioni fiscali di vari Stati europei, molte aziende hanno creato filiali nei Paesi dove avvengono le vendite finali. L’Ocse ha accantonato la riforma più ampia del Pillar One e introdotto l’Amount B, che assegna ai Paesi di vendita solo una quota limitata dei profitti. Resta quindi aperto il problema di dove tassare gli enormi extraprofitti dei giganti del web: in Europa o negli Stati Uniti. Le multinazionali Usa avevano trasferito asset immateriali alle controllate europee usando valutazioni basate su utili futuri spesso sottostimati. Ora il Fisco Usa può ricalcolare retroattivamente quei valori in base ai profitti effettivamente realizzati. Questo nuovo orientamento ha portato a maxi-accertamenti contro Microsoft e Meta.

Fisco futuro: se il valore è prodotto dal robot

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Antonio Longo - Pag. 34

Se il lavoro umano perdesse centralità in taluni processi produttivi a risentirne sarebbe anche il sistema fiscale, costruito in larga parte sulla tassazione dei redditi di lavoro. Di questo occorre iniziare a discutere nel dibattito sull’intelligenza artificiale. Lo spunto viene anche da un paper pubblicato da Open AI dal titolo ‘Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first’ che invita a ragionare sulla modernizzazione della base imponibile in un contesto in cui l’AI può portare a una rimodulazione dei redditi. Non si tratta di un esercizio teorico, ma la presa d’atto di una trasformazione in corso che potrebbe portare a una diversa formazione della base imponibile, con spostamento della tassazione dai salari ai profitti. 

Standard di sostenibilità con meno data point

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Enzo Rocca - Pag. 35

Con due nuovi provvedimenti la Commissione europea ridisegna il quadro del framework europeo Esg. Si tratta della revisione degli European Sustainability Reporting Standards e il nuovo standard volontario di rendicontazione per le imprese escluse dalla Csrd. Entrambi i testi resteranno in consultazione fino al 3 giugno prossimo. I due atti rappresentano uno dei pilastri del pacchetto Omnibus I, entrato in vigore lo scorso 18 marzo, con il quale l’Unione europea punta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese senza compromettere gli obiettivi del Green deal e dalla trasparenza Esg. Efrag stima risparmi cumulativi fino a circa 4,7 miliardi di euro nel periodo 2027-2031, considerando anche gli effetti lungo la catena del valore. Ciò equivale ad una riduzione di circa il 44% rispetto ai costi che le imprese avrebbero sostenuto applicando integralmente gli Esrs originari. 

Superbonus fallito, valori in tilt

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 22

Possono perdere gran parte del loro valore commerciale gli immobili con lavori legati al Superbonus non completati. I problemi derivano non solo dai costi per completare gli interventi, ma anche dalle incertezze tecniche, urbanistiche, fiscali e giudiziarie che ne compromettono la commercialità. Molti casi riguardano condomini con cantieri fermi, contenziosi aperti e pratiche edilizie non chiuse correttamente. Gli acquirenti temono spese future elevate per completare i lavori e affrontare cause legali costose. Pesano, inoltre, il rischio di contestazioni fiscali sulle agevolazioni e i conflitti in condominio legati alla gestione delle opere. Di conseguenza il mercato corre ai ripari, con offerte molto basse oppure con la rinuncia totale all’acquisto. 

Conciliazione taglia contributi

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 24

Nell’ordinanza n. 13043 dello scorso 6 maggio la Corte di cassazione ha stabilito che la conciliazione giudiziale tributaria riduce anche i contributi da pagare per il contribuente. Ciò in quanto l’intesa raggiunta in base all’art. 48 del Dlgs n. 546/1992 non è assimilabile a un condono: ha un’efficacia novativa rispetto alle contrapposte pretese delle parti e ridetermina la base imponibile, incidendo sull’importo dei contributi previdenziali che l’Inps ha titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate per artigiani, commercianti e gestione separata. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un lavoratore autonomo che si era visto notificare dall’Inps un avviso di addebito per contributi eccedenti il minimale dovuti alla gestione artigiani per quasi 16 mila euro, più accessori. 

Uif, beni di lusso nel mirino

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 25

Con una comunicazione dello scorso 7 maggio l’Uif ha chiesto a banche, professionisti e intermediari di rafforzare i controlli antiriciclaggio sulle operazioni collegate a soggetti sanzionati, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 211/2025, che ha introdotto nuovi reati per la violazione delle misure restrittive Ue. La comunicazione si concentra soprattutto sui rischi di aggiramento delle sanzioni attraverso strutture societarie opache, triangolazioni internazionali e strumenti che riducono la tracciabilità dei flussi finanziari. Non solo beni di lusso come orologi, gioielli, ma anche prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico e beni dual use, suscettibili di uso civile e militare. Secondo l’Uif, queste operazioni possono essere utilizzate per eludere le restrizioni europee attraverso intermediari ricorrenti e società interposte. 

Liti fiscali sempre più digitali

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 26

La trasformazione digitale delle Corti di giustizia tributaria vede in primo piano il potenziamento del processo tributario telematico ma anche il supporto all’uso delle piattaforme ministeriali e l’aggiornamento delle procedure informatiche interne. A breve sarà disponibile un sistema che consentirà di avere in tempo reale il monitoraggio delle sentenze emesse e da emettere. Senza dimenticare l’intelligenza artificiale su cui lo scorso 3 marzo il plenum del Consiglio ha approvato nuove linee guida ad hoc, rendendo la giustizia tributaria la seconda giurisdizione a regolamentare l’uso dell’IA dopo la delibera Csm dell’8 ottobre 2025 per i giudici ordinari. Costituito un tavolo tecnico tra Cpgt e Mef per l’osservazione e l’aggiornamento delle linee guida sull’IA. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

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